Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 371
Gli impiegati inquadrati al 1 luglio 1956 nella qualifica di archivista, o che a tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dall'art. 363 e dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono conseguire la promozione a primo archivista mediante:
a) scrutinio per merito assoluto ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
b) esami di concorso ai sensi dell'art. 185, prescindendosi dall'anzianità.
La promozione a primo archivista da effettuare ai sensi del precedente comma mediante scrutino per merito assoluto è conferita, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati con qualifica di archivista che hanno titolo a partecipare allo scrutinio ed il numero degli archivisti e degli applicati che abbiano compiuto undici anni di complessivo effettivo servizio.