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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 338
Articolo 338
Promozione a ispettore generale
La promozione alla qualifica di ispettore generale nella carriera del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, inquadrato nella qualifica di direttore capo in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, non puo' essere conferita prima, che siano decorsi quattro anni dall'inquadramento predetto.