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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 83
Articolo 83
Effetti della sospensione dalla qualifica
L'impiegato al quale è inflitta la sospensione non puo' essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.
Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità.