Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 149
Il componente della Commissione di disciplina puo' essere ricusato:
a) se ha interesse personale nel procedimento se l'impiegato
giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto
del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;
d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è lo autore;
e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.
La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.
Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al ministro la dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il ministro stesso.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.
Il presidente ed il membro della Commissione ricusabili a termine del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.
I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.