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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 49
Articolo 49
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto
Il rapporto informativo di cui all'art. 44 è compilato:
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale;
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione.