Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 187
Lo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 185 n. 2, deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilità di posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso previsto dal n. 1 del citato articolo.
Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione. Qualora dopo il bando del concorso ed entro il 30 giugno si verifichino nuove vacanze nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della ripartizione prevista dall'art. 185.
L'esame di concorso consta di due prove scritte a carattere pratico sui servizi di istituto e di una prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non s'intende superata e il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.
Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti i quali, per le carriere che non comportano mansioni di archivio e di copia, possono prevedere una prova pratica in sostituzione di una delle due prove scritte. Si applicano al concorso le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto nel bollettino ufficiale dell'amministrazione.
I vincitori del concorso per esame hanno la precedenza, sui promossi per merito comparativo.
Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente capo si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 169.