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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 14
Articolo 14
Orario di servizio
L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.
Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato è tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.
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