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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 211
Articolo 211
Promozione ad aiuto
La promozione ad aiuto si consegue mediante concorso per titoli e per esami al quale possono, partecipare gli assistenti dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente sette anni di effettivo servizio nella carriera.
L'esame consiste in una lezione e due prove pratiche.
Al concorso sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai ruoli aggiunti corrispondenti che abbiano compiuto in detti ruoli sette anni di effettivo servizio.