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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 30
Articolo 30
Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi
Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinuncie o transazioni non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo dell'impiegato siano valutati dall'Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29.