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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 24
Articolo 24
Responsabilità degli organi collegiali
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nei verbale il proprio dissenso.