Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 233
Le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 227 circa la permanenza minima di due anni nella qualifica, non si applicano agli impiegati della carriera diplomatico-consolare che si trovavano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 1952, n. 106.
Agli impiegati stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 227 circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di consigliere di legazione.
Le disposizioni del primo comma dell'art. 227 circa la permanenza minima di due anni nella qualifica nonché quelle dello stesso articolo circa i termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso a consigliere di legazione non si applicano agli impiegati della carriera diplomatico-consolare che rivestivano il grado 7° di gruppo A al 1 luglio 1956.
Le promozioni al grado di addetto per l'emigrazione di 1ª classe, di addetto commerciale di 1ª classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto stampa di 1ª classe sono conferite per merito comparativo con le modalità previste dall'art. 228 agli impiegati:
a) che anteriormente al 1 luglio 1956 rivestivano il grado 8° nei ruoli del personale per i servizi tecnici, del personale di gruppo A degli uffici commerciali all'estero, dei commissari tecnici per l'Oriente e degli addetti stampa all'estero;
b) che abbiano conseguito la qualifica di addetto per la emigrazione di 2ª classe, di addetto commerciale di 2ª classe e di secondo segretario per l'Oriente a seguito di esami di promozione per il grado 8° banditi anteriormente al 1 luglio 1956.