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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 289
Articolo 289
Promozione a primo custode
La promozione alla qualifica di primo custode nella carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai custodi ed alle guardie notturne che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera.