Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 231
Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe ed i consiglieri di ambasciata possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.
Il periodo di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale disposizione non puo' eccedere i due anni.
Trascorso questo periodo, senza che si sia altrimenti disposto, l'impiegato è collocato a riposo.
Gli impiegati a disposizione per motivi di servizio continuano a percepire lo stipendio e l'eventuale aggiunta di famiglia. Il loro numero non puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico.