Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 201
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto od applicato, per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonché per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori è valutato per intero e per non più di quattro anni complessivi, ivi compresa la valutazione dell'anzianità eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 164, quinto comma, e dell'art. 176, sesto comma.
In ogni caso la promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed applicato non potra' aver luogo se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno un anno, se trattasi di carriera direttiva od esecutiva e, per almeno due anni, se trattasi di carriera di concetto.