Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 364
La nomina alla qualifica di vice direttore nelle carriere speciali previste dalla parte II titolo V del presente decreto si consegue per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1957, mediante:
a) concorso per esami di cui all'art. 196;
b) concorso per esame speciale di cui all'art. 365.
Al concorso per esami previsto dalla lettera a) sono ammessi, oltre che gli impiegati in possesso dei requisiti prescritti (dall'art. 196, anche gli impiegati che anteriormente al 1 luglio 1956 erano pervenuti al grado IX-B o che vi pervengano anche a seguito dei normali esami di concorso in via di espletamento al 30 giugno 1956.
Al concorso per esame speciale sono ammessi gli impiegati delle carriere speciali muniti di laurea pervenuti al grado nono di gruppo B del soppresso ordinamento anteriormente al primo luglio 1956 o anche a seguito dei normali esami di concorso in via di espletamento al 30 giugno 1956 nonché gli impiegati sprovvisti di laurea con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica di segretario.
Le promozioni conseguite mediante concorso per esame speciale o mediante il concorso di cui alla lettera a) da coloro che hanno titolo a partecipare anche all'esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, sono riportate ad ogni effetto, con esclusione delle competenze arretrate, alla data in cui i promossi conseguirono il grado IX di gruppo B del soppresso ordinamento.
I concorsi di cui sopra sono indetti entrambi, e si ritengono espletati, il 30 giugno ed il 31 dicembre 1957.
Le promozioni, salvo i casi di retroattività ai sensi del precedente comma sono conferite, a tutti gli effetti, con decorrenza dalle date suddette.
Salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, sesto e successivi dell'art. 361.