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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 266
Articolo 266
Carriera dei cassieri
Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri e riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo. 37
I posti riservati non coperti per mancanza di aspiranti vanno aggiunti agli altri posti messi a concorso.