Menu
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 162
Articolo 162
I posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate sono resi cumulativi in un unico organico(Dotazione organica unica per le qualifiche di.
consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate)