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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 303
Articolo 303
Impiego del personale dell'amministrazione centrale presso i provveditorati alle opere pubbliche
Il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale puo' essere utilizzato presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, per le esigenze dei predetti uffici, con il trattamento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.