Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 112
Nella seduta, fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'impiegato senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare.
L'impiegato puo' svolgere oralmente la propria, difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa, sua autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
Alla seduta puo' intervenire il capo del personale o un impiegato da lui delegato.
Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente.
Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il capo del personale, l'impiegato ed il segretario, la commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza, di voti, con le modalità seguenti:
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della commissione di disciplina danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;
b) il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente di qualifica meno elevata od a parità di qualifica dal componente meno anziano e vota per ultimo;
c) se i componenti presenti alla seduta eccedono il numero legale, quelli di qualifica meno elevata, od i meno anziani non possono partecipare alla votazione a pena di nullità, salvo che uno di essi sia stato relatore nella seduta di trattazione, nel qual caso egli prende il posto del componente di qualifica meno elevata, o del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare;
d) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti la commissione che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una, questione vi è parità di voti, prevale la opinione più favorevole all'impiegato.
La deliberazione è sempre segreta e nessuno puo' opporre la inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o d'impugnazione, salvo quanto è stabilito sub c)
Non possono partecipare alla deliberazione a pena di nullità i membri della commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell'art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti alla inchiesta.