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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 18
Articolo 18
Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione
L'impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.
L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.