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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 339
Articolo 339
Esercizio di funzioni direttive da parte del personale della carriera di concetto
Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto prevista dalla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 che alla data di inquadramento siano già da almeno un anno preposti alla direzione di un ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione, conservano le funzioni direttive predette, ferma l'appartenenza ad ogni effetto, alla carriera di concetto.