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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 311
Articolo 311
Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari
I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica che, a seguito di concorso, conseguano la nomina a posto di ruolo di professore di università o di istituto superiore d'istruzione universitaria conservano la propria anzianità ed assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo organico di provenienza.
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