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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 310
Articolo 310
Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione
I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono collocati a riposo al compimento del 75° anno di età.
Al compimento del 70° anno di età sono collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.
Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso, trattamento del personale di ruolo agli effetti economici e di carriera.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454
.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454
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