Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 164
I posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti per un quarto mediante concorso per merito distinto, computando per posto intero la frazione di posto, e per tre quarti mediante esame di idoneità.
Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità sono indetti contemporaneamente ogni anno.
Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera.
All'esame di idoneità sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.
Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto è valutato per metà e per non più di quattro anni complessivi.
L'ammissione ai concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini all'esercizio delle funzioni direttive e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di aggiornamento previsti dal presente decreto.