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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 193
Articolo 193
Promozioni a commesso ed a commesso capo
Le promozioni a commesso ed a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore cinque anni di effettivo servizio.