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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 283
Articolo 283
(Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª classe)
La promozione a provveditore agli studi di prima classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i provveditori agli studi di seconda classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
A coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla qualifica di provveditore agli studi, rivestano già qualifica, equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore di 1ª classe è attribuita la qualifica di provveditore di 1ª classe.