Menu
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 347
Articolo 347
Trattamento economico degli impiegati di ruolo aggiunti passati nei ruoli organici
Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 36, 37, 39, 40, 42, 47 e 48 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.