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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 357
Articolo 357
Infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1 luglio 1956
Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1 luglio 1956 si applicano le sanzioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Se il presente decreto prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più favorevole all'impiegato.
Qualora l'infrazione consista in un comportamento 3 in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori in parte successivi al 1 luglio 1956, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole all'impiegato.