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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 263
Articolo 263
(Nomina a conservatore di 2ª classe)
La nomina alla qualifica di conservatore di 2ª classe dei registri immobiliari è conferita con decreto del ministro per le finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera speciale dell'amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari che rivestano qualifica non inferiore a vice direttore.