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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 158
Articolo 158
Attribuzioni del direttore di sezione
Il direttore di sezione dirige la sezione, l'ufficio od il reparto cui è preposto; provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di mera esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dagli organi superiori.