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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 256
Articolo 256
Attribuzioni di funzioni ispettive
Le funzioni ispettive relative ai servizi dell'imposta generale sull'entrata e della finanza straordinaria sono esercitate anche da impiegati dell'amministrazione centrale, mediante incarico da conferirsi con decreto del ministro delle Finanze ad impiegati con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in numero complessivo non superiore ad otto.