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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 89
Articolo 89
Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare
Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.
Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.