Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 344
I ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche: per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate; per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate; per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista o equiparate; per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico o equiparata. Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma. Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni per le carriere esecutive. La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 36, 37, 39, 40, 42, 47 e 48 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.