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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 258
Articolo 258
Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo
La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze è conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera.