Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 175
La promozione a segretario aggiunto si consegne a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
La nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria, di secondo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dall’art. 2.
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali nonché le prove pratiche, quando siano previste da speciali ordinamenti.
Le prove scritte devono essere almeno due.
Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
La disposizione del comma precedente non si applica per l’accesso alle carriere di concetto del personale tecnico.