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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 281
Articolo 281
Ripartizione dei posti di organico nella carriera degli ispettori centrali per le antichità e belle arti e per l'istruzione musicale
Nei bandi di concorso è specificato a quale delle categorie previste, rispettivamente, dagli articoli 279 e 280, l'amministrazione intenda riservare il posto od i posti da conferire.