Menu
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 245
Articolo 245
Rapporto dei prefetti al termine del periodo di prova per i volontari di pubblica sicurezza
Trascorso il periodo di prova i prefetti riferiscono se i volontari di pubblica sicurezza abbiano dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari ad un buon funzionario di pubblica sicurezza e se abbiano inoltre prestato lodevole servizio e serbato ottima condotta.