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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 296
Articolo 296
(Promozione a vice rettore aggiunto di 1ª classe)
La promozione alla qualifica di vice rettore aggiunto di 1ª classe nella carriera direttiva dei convitti nazionali si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice rettori aggiunti di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.