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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 78
Articolo 78
Sanzioni
L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.