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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 117
Articolo 117
Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale
Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non puo' essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.