Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 341
Per la prima promozione da conferire dopo effettuato l'inquadramento nei singoli ruoli ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento, mediante scrutinio, a direttore principale, primo segretario e primo archivista ai sensi degli artt. 368 lettera a, 370 lettera a, 371 lettera a, e qualifiche superiori sono ridotti di un anno;
quelli per la partecipazione ai concorsi di merito, distinto per la promozione alle qualifiche di direttore e segretario, ai sensi degli artt. 361 e 362, e al concorso per esami per la promozione alla qualifica di archivista di cui all'art. 363 lettera a, nonché i periodi prescritti per l'avanzamento, mediante esami, alle qualifiche di direttore principale, primo segretario e primo archivista sono ridotti di un anno e mezzo. La presente disposizione non è applicabile nei confronti di coloro che si siano già avvalsi della riduzione di anzianità prevista dal terzo comma dell'art. 41 del citato D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.