Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 174
I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.
La nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria, di secondo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dall’art. 2.
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali nonché le prove pratiche, quando siano previste da speciali ordinamenti.
Le prove scritte devono essere almeno due.
Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
La disposizione del comma precedente non si applica per l’accesso alle carriere di concetto del personale tecnico.