Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 368
(Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di 1ª classe)
Gli impiegati inquadrati al 1 luglio 1956 nella qualifica di consigliere di 1ª classe o che a tale qualifica pervengono mediante gli esami previsti dall'articolo 361 del presente decreto e dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
16, possono conseguire la promozione a direttore di sezione mediante:
a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto
complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di 1ª classe, salvo il disposto del terzo comma dell'art.
366. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri indicati nell'art. 169 il Consiglio di amministrazione valutera' come titolo di merito aver conseguito la promozione al grado 8° di gruppo A ed alla qualifica di consigliere di la classe attraverso concorsi per merito distinto, per esami di idoneità o mediante concorso per esame speciale, attribuendo per le tre differenti ipotesi diversi coefficienti;
b) concorso per merito distinto od esame di idoneità ai sensi dell'art. 164 quando abbiano compiuto rispettivamente nove o undici anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto complessivamente nel grado 8° di gruppo A o nella qualifica di consigliere di 1ª classe tre anni di effettivo servizio.
Nei confronti del personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 74 dei decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il periodo di tre anni stabilito nelle lettere a) e b) del presente articolo decorre dalla data di approvazione delle relative graduatorie.
Le promozioni a direttore di sezione da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma, lettera a), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso e il numero dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.