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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 249
Articolo 249
Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizio
Gli ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza possono, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio indipendentemente da qualsiasi limite di età e di servizio, con il trattamento di cui all'art. 238.