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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 322
Articolo 322
Rinvio
Nei riguardi del personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, restano ferme le disposizioni degli articoli 10, primo comma, 11, 12, 13 e 14 dello stesso decreto.