Menu
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 385
Articolo 385
Norme incompatibili
Sono abrogati il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive integrazioni e modificazioni; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive integrazioni e modificazioni, salvo il disposto dell'art. 106 primo comma, nonché tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.
Rimangono in vigore le disposizioni regolamentari particolari delle singole amministrazioni non incompatibili con le norme del presente decreto nonché le attuali disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato.