Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 132
L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. (56)
Puo' essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della, lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.
L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.