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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 37
Articolo 37
Congedo straordinario
All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni
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Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni.