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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 131
Articolo 131
Collocamento a riposo
Il rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto, cessa con il collocamento a riposo d'ufficio o a domanda, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.