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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 298
Articolo 298
Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettore
Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di vice rettore nella carriera direttiva dei convitti nazionali non si applicano le disposizioni degli articoli 164, quinto comma, e 201, primo comma.